lunedì 11 aprile 2011

F.A.Q. - Servizio sorveglianza sanitaria


01 Quando deve essere tenuto in cantiere il pacchetto di medicazione e/o cassetta di primo soccorso?
La dotazione di primo soccorso sanitario che ogni impresa deve avere dipende dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività svolta; peril settore edile essa è costituita dalla cassetta di primo soccorso per le imprese con tre o più lavoratori e dal pacchetto di medicazione per quelle con meno di tre lavoratori.
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02 Quando vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria in edilizia?
Nel settore edile la sorveglianza è di fatto sempre obbligatoria in relazione alle attività lavorative ed ai rischi per la salute che presenti; il medico competente nominato dal datore di lavoro dell'impresa, decide le tipologie di visite specifiche.
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03 Quando sono obbligatorie le cuffie e/o i tappi?
L'obbligo per i lavoratori di utilizzare i cosiddetti otoprotettori, nasce dall'esito della valutazione sull'esposizione al rumore che deve effettuare il datore di lavoro.
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04 Quando eseguire la valutazione del rischio sulle vibrazioni?
La valutazione del rischio vibrazioni è necessaria per adempiere a quanto disposto dalla normativa.
Il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro valuti i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono, o possono essere, esposti. La valutazione deve essere documentata in forma scritta.
Inoltre, quando dalla valutazione dei rischi emerga che i valori di azione sono superati, è d'obbligo elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione.
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05 Qual è il contenuto minimo del pacchetto di medicazione?
Il contenuto minimo del pacchetto di medicazione è determinato come segue dal d.lgs. 388/2003:
. Guanti sterili monouso (2 paia).
. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
. Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
. Confezione di cotone idrofilo (1).
. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
. Un paio di forbici (1).
. Un laccio emostatico (1).
. Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
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06 Qual è il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso?
Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è determinato come segue dal d.lgs. 388/2003:
. Guanti sterili monouso (5 paia).
. Visiera paraschizzi
. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
. Teli sterili monouso (2).
. Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
. Confezione di rete elastica di misura media (1).
. Confezione di cotone idrofilo (1).
. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
. Un paio di forbici.
. Lacci emostatici (3).
. Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
. Termometro.
. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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Domande e risposte su ponteggi gru e altro

Ponteggi
01 Quale è la distanza massima del ponteggio dal fabbricato?
È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri, oltre tale soglia devono essere approntati sul ponteggio i parapetti (Art.138, comma 2, D.Lgs.81/08).
02 Quando devono essere installati i parapetti interni?
In tutti i casi nei quali la distanza tra il ponteggio ed il fabbricato è maggiore di 20 cm. 
03 Quale deve essere l'altezza dei parapetti sul filo di gronda?
1,20 m sul lato gronda e di 1 m sul lato in pendenza.
04 Si può usare il filo di ferro per ancorare un ponteggio?
No, devono essere realizzati opportuni ancoraggi secondo gli schemi riportati nella autorizzazione ministeriale e/o nel progetto realizzato da un tecnico (ingegnere,architetto) abilitato per il ponteggio utilizzato.
05 Perché non si possono usare i pallet come chiusura delle testate?
I pallet non sono sufficienti per la protezione contro eventuali urti, devono essere installate le protezioni costituite da barriere prefabbricate della stessa marca del ponteggio e/o realizzato idoneo parapetto come previsto dalla normativa, costituito cioè da corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede
06 Ogni quanto si deve ancorare un ponteggio?
All'incirca ogni 22 mq a partire dal secondo impalcato per ponteggi realizzati secondo lo schema tipo riportato nell'autorizzazione ministeriale
07 Perché serve la basetta di appoggio quando la cavalletta
è posta su un piano in cls?

Perché garantisce la stabilità dell'appoggio e la distribuzione del carico ed è inoltre prescritta nel libretto del ponteggio.
08 Perché non si possono usare i laterizi come appoggio della basetta?
Sono assolutamente vietati, di qualsiasi tipo e dimensione, (pignatte, prismi, doppioni, ecc.) in quanto, sotto il peso della struttura del ponteggio o di altra opera (ponti di tiro, scivoli, ecc.) si potrebbero rompere, provocando la caduta del ponteggio stesso.
09 Si possono usare sullo stesso tipo di ponteggio le tavole in legno
e le tavole metalliche?

Gli elementi utilizzabili sul singolo ponteggio sono quelli riportati nel libretto dello stesso. L'utilizzo di ogni elemento in difformità dal libretto deve essere supportato dal progetto del ponteggio.
10 È obbligatoria la messa a terra del ponteggio?
L'omessa realizzazione dell'impianto può avvenire solo se la struttura metallica è autoprotetta. Una struttura metallica può definirsi autoprotetta quando, l'esecuzione del calcolo di fulminazione secondo le indicazioni della norma CEI 81-1 terza ed. ne escludono la realizzazione.  L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra se realizzato, dovrà inoltre essere accompagnato dalla relativa dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e denunciato agli enti competenti (DPR 462/2001).  Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. (Art.84 D.Lgs.81/08)
11 È sempre obbligatorio il sottoponte sul ponteggio
e sui castelli di tiro?

OOgni piano di impalcato praticabile deve essere dotato di sottoponte ad una distanza verticale non superiore ai mt 2,5 (Art.128 D.Lgs.81/08).
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12 La rete elettrosaldata è considerabile un sostituto del parapetto?
Assolutamente no.
13 Ogni quanto tempo deve essere verificato il ponteggio?
Ogni elemento del ponteggio, inoltre, deve essere conforme a quanto riportato nel libretto di autorizzazione ministeriale, in particolare per quanto riguarda spessori, dimensioni, marchi impressi.  Pertanto se durante i controlli periodici si riscontrano carenze, l'elemento oggetto del controllo deve essere scartato.  Le verifiche sono eseguite seguendo quanto indicato all'art.137 del D.Lgs.81/08.

14 Cosa implica la installazione di teli o reti sul ponteggio?
Qualora il libretto di autorizzazione ministeriale non contempli l’installazione di teli e cartelloni pubblicitari (cosa probabile nel 99% dei casi), deve essere eseguito il calcolo strutturale da un ingegnere o architetto iscritto all’albo che certifichi la stabilità del ponteggio e degli ancoraggi, prevedendo eventuali integrazioni.
15 Che differenza c'è tra disegno e progetto del ponteggio?
Il disegno è sempre obbligatorio e deve essere eseguito dal Capo Cantiere, mentre il progetto è elaborato da un ingegnere o architetto iscritto all’albo.
16 Quando serve il progetto del ponteggio?
Quando la realizzazione del ponteggio non rientra tra gli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale e/o è realizzato con sistemi misti tubi e giunti, e comunque in tutti i casi nei quali l’altezza del ponteggio è superiore ai 20 metri. Torna a inizio pagina.
17 Quante persone devono effettuare il corso sul montaggio/smontaggio dei ponteggi?
La composizione minima della squadra tipo è di un addetto ed un preposto. È sicuramente scontato che chiunque partecipa alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio, dovrà effettuare il previsto corso. Torna a inizio pagina.
18 Cos’è il Pimus?
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del Ponteggio è il documento nel quale sono descritte tutte le procedure operative di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio con le relative misure di protezione adottate dagli addetti. Torna a inizio pagina.
19 Chi redige il Pimus?
L’impresa che effettua il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio del ponteggio. Torna a inizio pagina.
20 Quando dev'essere redatto il Pimus?
Ogni impresa che a vario titolo interviene in una o più fasi della vita del ponteggio (montaggio, trasformazione, smontaggio) deve elaborare il Pimus.
Le uniche imprese escluse dalla redazione, sono quelle che lo usano senza modificarne la struttura. Torna a inizio pagina.
Gru
01 Si possono usare le forche per il sollevamento dei materiali?
Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti, deve avvenire mediante benne o cassoni metallici. Pertanto l'uso delle forche è ammissibile a condizione che sia evitata la caduta del carico (uso di catene, gabbie, ecc.).

02 Esiste la possibilità di interferenza tra due o più gru montate nell'ambito della stessa zona di lavoro?
Come regola base vale il principio che il braccio di una gru deve essere libero di ruotare per 360° per l'azione del vento. Ne consegue che le strutture metalliche delle gru non devono mai in alcun modo toccarsi. Sarà compito del Coordinatore per la progettazione valutare la situazione e stabilire un codice di procedura per le manovre.

03 Quali sono le misure minime da rispettare in caso di due gru poste nello stesso cantiere?
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Esempio di distanze minime da rispettare tenendo conto anche della flessibilità delle strutture. (Circolare ministero del Lavoro n° 22856 del 12 novembre 1984.)

04 Quali sono le misure minime da rispettare tra gru e linee elettriche?
Se in prossimità della gru si trovano linee elettriche aeree con conduttori nudi, la distanza minima fra questi e le strutture della gru, ivi compreso il carico trasportato e gli organi di presa, non deve risultare inferiore ai 5 m.

05 Quando la gru viene spostata in un nuovo cantiere è soggetta ad una nuova verifica annuale?
La verifica avviene di norma una sola volta nell'anno solare, ma tutte le volte che l'apparecchio viene spostato in un nuovo cantiere deve esserne data comunicazione all'organo di vigilanza competente del territorio (asl e/o arpa), (art. 16 dm 12/9/59 ) la quale, se lo riterrà opportuno, potrebbe procedere ad una nuova verifica. È opportuno allegare la copia del verbale dell'ultima verifica effettuata da parte dell'organo di vigilanza.

06 I ganci delle catene devono sempre essere provvisti di linguetta di sicurezza?
Si, l'art. 172 DPR 547/55 , dispone che i ganci per apparecchi di sollevamento devono sempre essere provvisti di dispositivi di chiusura all'imbocco per impedire lo sganciamento delle funi, delle catene o degli altri organi di presa.

07 Quando effettuare il controllo catene, funi e ganci?
Le funi, le catene ed i ganci devono essere verificati da personale specializzato ogni tre mesi e le verifiche devono essere annotate nel libretto delle verifiche

08 È possibile installare i fermi alla rotazione della gru?
La gru deve sempre poter ruotare a 360° nella posizione libera (cioè fuori servizio) senza interferire con fabbricati, altre gru, ecc.

Macchine
01 Che distanza deve esserci tra il coltello divisore e la lama della circolare?
La distanza da rispettare è di mm 03. Importante è inoltre, la regolazione del coltello nel momento in cui viene sostituita la lama con una di diverso diametro.

02 Quali adempimenti occorrono per installare l'argano a bandiera sui ponteggi?
Il montaggio di argani di sollevamento sui ponteggi è consentito per apparecchi aventi portata non superiore a kg 200 e sbraccio non superiore a cm 20 raddoppiando il montante interessato con adeguato sistema di ancoraggio. In ogni caso è necessario verificare la soluzione prevista nel libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio. Diversamente si dovrà provvedere con il progetto/calcolo di verifica alla stabilità del ponteggio.

Varie
01 Serve sempre la tettoia alla betoniera?
La postazione della betoniera, così come qualsiasi altra postazione di lavoro fissa, deve essere protetta in quanto posto di lavoro continuativo adibito alla preparazione delle malte così come riferito disposto dall'art. 114 del D.Lgs.81/08. 

02 È obbligatorio avere l'estintore in cantiere?
Effettuando la valutazione del rischio incendio secondo il Dm 10/3/98 si individuano le misure antincendio da adottare;è consigliabile comunque tenere almeno un estintore a polvere da Kg. 6.

03 È sempre obbligatoria la presenza del servizio igienico?
La presenza dei servizi igienici è obbligatoria e deve essere adeguata al n. massimo di dipendenti che presumibilmente lavoreranno presso il cantiere. Allegato IV , COMMA 1.13.3.2, D.Lgs.81/08. 

04 A che adempimenti è soggetto un lavoratore autonomo
che accede al cantiere?

Deve dotarsi di dispositivi di protezione individuale, utilizzare le attrezzature ed i dispositivi di protezione in conformità al D.Lgs. 81/08, uniformarsi alle disposizioni del coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva, munirsi di apposita tessera di riconoscimento (Art.21 D.Lgs.81/08).

05 Come devono essere usati correttamente i dpi di 3a categoria (imbracature)?
Secondo le indicazioni del fabbricante segnate nella nota informativa allegata ad ogni singolo dpi, ed in quanto dpi di 3a categoria cioè del tipo salvavita, il personale che li utilizza deve essere addestrato al corretto uso.

06 Quali sono le caratteristiche di sicurezza delle scale a mano?
L'art. 116 del D.Lgs.81/08 stabilisce le caratteristiche delle scale a mano: 
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell´insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.  Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell´insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.  Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. Esse devono inoltre essere provviste di:  a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;  b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.  Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b). 

07 Come devono essere i trabattelli per poter essere utilizzati
nei cantieri?

Il trabattello deve essere costruito in conformità alla norma tecnica UNI HD 1004, ed avere un manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione al quale il lavoratore deve rifarsi per le indicazioni di sicurezza.

08 Deve essere sempre esposto il tesserino di riconoscimento?
Nomine
01 Quali sono le figure che devono essere nominate in un'impresa?
In un'impresa edile devono essere sempre nominate dal datore di lavoro le seguenti figure:
. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
. Il Medico Competente
. Gli Addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso).
. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S. - ques'ultimo viene eletto dai lavoratori)

02 Il datore di lavoro può sempre svolgere il ruolo di R.S.P.P.?
Questa facoltà è consentita nei casi previsti dall'allegato II del D.Lgs. 81/08, e cioè, per il settore edile, nelle imprese fino a 30 dipendenti con le modalità indicate all'Art.34.

03 È sempre obbligatoria la presenza degli addetti alle emergenze?
E' il datore di lavoro che, nella valutazione dei rischi, determina il numero di addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio) che devono essere nominati; di conseguenza non esiste una regola generale: dipende dai rischi dell'impresa e dal tipo di organizzazione. Come principio generico si può affermare che è opportuno che l'impresa si organizzi in modo tale che in ogni cantiere sia presente almeno un addetto alle emergenze. 

04 Qual è la procedura per eleggere il R.L.S.?
La procedura per l'elezione del R.L.S. è demandata dal D.Lgs. 81/08 alla contrattazione collettiva.
In provincia di Bergamo il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro prevede che essa venga fatta informando preventivamente le Organizzazioni Sindacali Territoriali, che concorderanno con l'impresa la convocazione dell'assemblea di elezione. Successivamente il verbale di elezione viene inviato al Comitato Paritetico Territoriale, all'ANCE Bergamo ed alle citate Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori. A seguito di tale procedura il C.P.T. convoca il lavoratore eletto alla prima edizione utile del corso di formazione gratuito per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

sabato 2 aprile 2011

In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico''?


IMPORTANTI CHIARIMENTI PER I LAVORI IN QUOTA


Dal Ministero del Lavoro la circolare n. 29 del 27 agosto 2010 che risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. 

OGGETTO: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.

Quesito n. 1In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico''

RispostaLa validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018, Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale. 


Quesito n. 2Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale? 

RispostaA tale proposito si ricorda che il comma 6, dell'articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente che “chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132” dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1, dell’articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che “nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131” del decreto di che trattasi, “e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)”.


Quesito n. 3È possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?

RispostaPremesso che: 

- l’articolo 111 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”- l’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivi di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.” - l’articolo 122 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.”- l’articolo 125 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 4, dispone testualmente che“L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato: dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”- l’articolo 133 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “I ponteggi di altezza superiore a 20 etri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo.”

- l’articolo 138 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga “alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato.”;

- l’articolo 148 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che“Prima di procedere alla esecuzione dei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura. 


Quesito n. 4In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti? 

RispostaSi ricorda che in conformità al punto 3.3 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In particolare nei ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.


Quesito n. 5È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale? 

Risposta: Al riguardo si informa che la lettera circolare del 9 febbraio 1995 di questo Ministero ha già individuato le condizioni che permettono tale sostituzione. In particolare si evidenzia che la sostituzione di che trattasi è consentita previa verifica della compatibilità dell’elemento prefabbricato con lo schema strutturale. 


Quesito n. 6Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno? 

RispostaGli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superare la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l’obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. di cui all’Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/20008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.


Quesito n. 7L’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5, dell’allegato XVIII, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

RispostaLa realizzazione del suddetto elemento con l’obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell’articolo 108, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente “Fermo restando quanto previsto al punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli”. Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l’elemento di che trattasi.


       

venerdì 1 aprile 2011

Le aziende che installano ponteggi oltre al PIMUS, sono tenute a redigere anche il POS?

... Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo alle imprese che eseguono i lavori, mentre sono escluse quelle che non partecipano in maniera diretta (tipo i fornitori di materiali)...Se ne deduce che l'azienda fornitrice dei ponteggi, se interviene montando in cantiere le opere provvisionali, oltre al PIMUS è tenuta anche al POS.

domenica 20 marzo 2011

CHI FIRMA IL PIMUS?

Estratto dal D.Lgs. 235/2003, Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). '
“...il datore di lavoro si impegna a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio scelto…..”.

CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS

Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)

Dall'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03,
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavor
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"
• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56,
• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000).

Chi firma i calcoli di un ponteggio edile?

Dall Art. 133. DL 81/2008 Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e in generale tutti quelli per i quali nel libretto non sono disponibili le specifiche configurazioni e schemi di impiego, ... devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 
  1.  Calcolo di resistenza e stabilita' eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione,
  2. Disegno esecutivo.
  3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.