Dall Art. 133. DL 81/2008 Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e in generale tutti quelli per i quali nel libretto non sono disponibili le specifiche configurazioni e schemi di impiego, ... devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- Calcolo di resistenza e stabilita' eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione,
- Disegno esecutivo.
- Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
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